DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1951, n. 964
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto della Universita' degli studi di Ferrara, approvato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2255, e modificato coi regi decreti 15 novembre 1928, n. 2606, 31 ottobre 1929, n. 2400, 1 ottobre 1931, n. 1372, 27 ottobre 1932, n. 2062, 27 dicembre 1934, n. 2448 e 27 ottobre 1936, n. 2457, 27 marzo 1939, n. 1296, 9 maggio 1939, n. 1469, 26 ottobre 1940, n. 2065, 27 aprile 1942, n. 470 e 5 settembre 1942, n. 1266, e con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1949, n. 1028; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 8 agosto 1942, n. 1096; Veduto il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58; Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, relativo alla istituzione dei ruoli statali del personale assistente, tecnico e subalterno universitario; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare allo statuto medesimo le modifiche derivanti dall'attuazione delle citate leggi n. 1096 e n. 465, nonche' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Le norme dello statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara risultanti dai decreti sopraindicati sono abrogate e sono sostituite da quelle contenute nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente.
EINAUDI GONELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 44, foglio n. 7. - CARLOMAGNO
Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 1
Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara Art. 1. La Universita' degli studi di Ferrara e' governata dal presente statuto per tutto quanto non e' previsto dalle leggi sulla Istruzione superiore e dai regolamenti generali e speciali.
Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 2
Art. 2. L'Universita' e' costituita dalle seguenti Facolta': 1) Facolta' di giurisprudenza; 2) Facolta' di medicina e chirurgia (limitata al primo e secondo biennio); 3) Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali; 4) Facolta' di farmacia.
Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 3
Art. 3. Ciascuna Facolta' conferisce le lauree Indicate nel presente statuto.
Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 4
Art. 4. Il corso di ciascun insegnamento ha la durata indicata per le singole lauree e viene impartito sotto forma di lezioni, colloqui, esercitazioni. Salvo le disposizioni speciali per le singole Facolta', ogni insegnamento si svolge in almeno tre ore settimanali di lezioni, da tenere in giorni distinti, non compreso in esso le esercitazioni.
Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 5
Art. 5. Gli insegnamenti comuni a varie lauree sono, di regola, tenuti da un solo professore.
Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 6
Art. 6. I corsi di esercitazioni sono tenuti, a titolo gratuito, dal titolare dell'Istituto, cui la materia si riferisce.
Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 7
Art. 7. I professori di ruolo ed incaricati, e i liberi docenti, hanno l'obbligo di presentare entro il mese di aprile, ai presidi delle rispettive Facolta', i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nell'anno successivo, e i Consigli delle facolta', al sensi dell'art. 16 del testo unico delle leggi sulla istruzione universitaria devono, entro il mese di giugno, esaminarli e coordinarli, determinando quali corsi debbono avere carattere istituzionale o monografico, e dichiarando inoltre, quali corsi si debbono ritenere pareggiati a tutti gli effetti di legge. Ove si tratti di insegnamenti di materie sperimentali, i liberi docenti debbono fornire la prova di poter disporre dei mezzi dimostrativi necessari. Contro il giudizio della Facolta', i liberi docenti possono presentare ricorso al rettore, che giudica inappellabilmente su conforme parere del Senato accademico.
Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 8
Art. 8. Il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente e' protratto per i liberi docenti che per la prima volta intendono svolgere un corso nella Universita' di Ferrara, fino ad un mese prima dell'apertura del nuovo anno accademico. Il programma deve essere accompagnato dal decreto di abilitazione e dalla quietanza della tassa di esercizio.
Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 9
Art. 9. Perche' un corso libero possa essere dichiarato pareggiato al corso ufficiale, la Facolta' deve, caso per caso, riconoscere il programma presentato dal libero docente corrispondente, per l'estensione della materia e per il numero settimanale delle lezioni e delle esercitazioni, al corso ufficiale rispettivo.
Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 10
Art. 10. Lo studente al momento della Immatricolazione riceve dalla segreteria, oltre la tessera di riconoscimento, un libretto di iscrizione, sul quale ogni anno vengono segnati i corsi che egli intende seguire e le attestazioni di frequenza rilasciate dagli insegnanti. Sullo stesso libretto la segreteria fa annotazione delle tasse e sopratasse pagate.
Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 11
Art. 11. Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare diligentemente ed assiduamente i corsi di lezione e di esercitazioni ai quali sono iscritti, di serbare contegno corretto durante le lezioni, ed in genere nei locali della Universita'. Ciascun professore puo' accertarsi dell'assiduita' degli studenti che seguono le sue lezioni, con appelli o con la firma di presenza, e puo' accertarsi del profitto con interrogazioni o prove pratiche.
Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 12
Art. 12. Gli studenti possono variare i piani di studio consigliati, ma nessun anno di corso e' valido se lo studente non abbia presa iscrizione da almeno tre insegnamenti o corsi di esercitazione, e non li abbia regolarmente frequentati. Debbono in ogni caso essere rispettate le norme sulla precedenza.
Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 13
Art. 13. Gli insegnamenti complementari sono consigliati in ogni piano di studi nel numero prescritto per il rispettivo corso di laurea dal [regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1652). Lo studente, tuttavia, puo' prendere iscrizione ad un numero maggiore di detti insegnamenti, nei limiti di quelli che per il corso di laurea a cui egli e' iscritto sono impartit nella universita'. Non e' pero' ammessa la iscrizione a corsi che siano, per ragioni di orario, incompatibili fra loro.
Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 14
Art. 14. Oltre agli studenti che frequentano i corsi normali, possono essere antitessi negli Istituti e laboratori delle varie Facolta', con qualifica di "allievi interni t laureandi o laureati da non oltre cinque anni, nei limiti dei posti disponibili in ciascun Istituto, per compiere ricerche o studi o anche completare il proprio addestramento pratico. L'allievo interno e' tenuto a pagare, a titolo di rimborso delle spese, la tassa comunale annuale che viene fissata dal Consiglio di amministrazione, udito il direttore dell'istituto ed il Senato accademico.
Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 15
Art. 15. Gli esami sono di profitto e di laurea, essi sono pubblici ed hanno luogo in due sessioni la prima subito dopo la chiusura annuale dei corsi, e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico.
Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 16
Art. 16. Gli esami di profitto si svolgono per singole materie, secondo quanto e' stabilito negli ordinamenti delle singole Facolta'. Salvo che non sia disposto diversamente, gli insegnamenti di durata pluriennale, importano un unico esame alla fine del corso.
Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 17
Art. 17. Per essere ammesso all'esame di laurea e' necessario avere frequentato i corsi e le esercitazioni e superato il numero di esami sulle materie fondamentali e complementari stabilito per ciascuna laurea.
Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 18
Art. 18. La Facolta' di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza. La durata del relativo corso e' di quattro anni. Titolo di ammissione e' il diploma di maturita' classica.
Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 19
Art. 19. Gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in giurisprudenza sono i seguenti: Sono insegnamenti fondamentali: 1. Istituzioni di diritto privato; 2. Istituzioni di diritto romano, 3. Filosofia del diritto; 4. Storia del diritto romano; 5. Storia del diritto italiano (biennale); 6. Economia politica; 7. Scienza delle finanze e diritto finanziario, 8. Diritto costituzionale; 9. Diritto ecclesiastico; 10. Diritto romano (biennale); 11. Diritto civile (biennale); 12. Diritto commerciale; 13. Diritto del lavoro; 14. Diritto processuale civile; 15. Diritto internazionale; 16. Diritto amministrativo (biennale); 17. Diritto penale (biennale); 18. Procedura penale. Sono insegnamenti complementari: 1. Statistica; 2. Medicina legale e delle assicurazioni; 3. Diritto coloniale; 4. Diritto industriale; 5. Diritto agraria; 6. Diritto comune.
Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 20
Art. 20. Agli effetti della iscrizione e degli esami sono da considerarsi materie propedeutiche: a) le istituzioni di diritto romano e la storia del diritto romano rispetto al diritto romano; b) le istituzioni di diritto privato rispetto al diritto civile, al diritto commerciale, al diritto industriale, al diritto agrario; c) l'economia politica rispetto alle scienze delle finanze e diritto finanziario.
Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 21
Art. 21. I laureati in scienze politiche e in economia e commercio e in scienze economiche marittima, purche' in possesso del diploma di maturita' classica, possono essere iscritti al terzo anno di corso, su conforme parere della Facolta. Coloro che sono forniti di altra laurea, e sempre in possesso del suddetto titolo di studi medi, possono essere iscritti al secondo anno di corso, su conforme parere del Consiglio di facolta', ai sensi dell'[art. 11 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269~art11). Il Consiglio di facolta' determina caso per caso, quali fra gli esami superati per il conseguimento di altra laurea possono essere convalidati ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza.
Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 22
Art. 22. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.
Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 23
Art. 23. L'esame di laurea consiste nella discussione orale, in seduta di laurea, di una dissertazione scritta su tema approvato dall'insegnante della materia, depositata in segreteria in duplice copia, almeno venti giorni prima del termine fissato per l'inizio degli esami di laurea, e di due tesine orali su tre argomenti scelti dal candidato tra le discipline insegnate per il conseguimento della laurea, diverse da quella della dissertazione scritta.
Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 24
Art. 24. I corsi della Facolta' di medicina e chirurgia sono limitati al primo ed al secondo biennio. Titolo di ammissione e' il diploma di maturita' classica o scientifica.
Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 25
Art. 25. Sono insegnamenti fondamentali: Primo biennio: 1. Chimica; 2. Fisica; 3. Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze; 4. Anatomia umana normale (biennale); 5. Fisiologia umana (biennale al secondo e terzo anno); 6. Patologia generale (biennale al secondo e terzo anno). Secondo biennio: 7. Farmacologia; 8. Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale); 9. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale); 10. Anatomia e istologia patologica (prima parte dei corso biennale); 11. Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale), Sono insegnamenti complementari: 1. Chimica biologica; 2. Istologia ed embriologia generale; 3. Microbiologia; 4. Malattie infettive; 5. Semeiotica medica; 6. Anatomia chirurgica e corso di operazioni; 7. Storia della medicina. Tutti i predetti insegnamenti sono teorico-pratici ed integrati da esercitazioni nei laboratori. Per gli insegnamenti complementari e' prescritto un corso semestrale. Tutti gli insegnamenti a corso semestrale debbono essere impartiti in non meno di 25 lezioni. Le esercitazioni pratiche sulle discipline fondamentali sono obbligatorie per gli studenti; le esercitazioni nelle discipline complementari sono obbligatorie invece, solo per gli studenti che seguono i corsi relativi.
Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 26
Art. 26. Per ottenere l'iscrizione al terzo anno di corso lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami degli insegnamenti fondamentali del primo biennio, tranne gli esami di fisiologia umana e patologia generale, i quali devono essere superati nel secondo biennio. Entro il secondo biennio lo studente deve frequentare tutti gli insegnamenti prescritti per il biennio stesso e superare gli esami, sostenendo per l'anatomia e istologia patologica alla line del quarto anno un colloquio sulle "istituzioni" e sulla "istologia patologica". Agli effetti della iscrizione e degli esami sono da considerarsi materie propedeutiche: la fisiologia umana e la patologia generale rispetto alla patologia medica ed alla patologia speciale chirurgica.
Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 27
Art. 27. I laureati in scienze naturali e i laureati in medicina veterinaria sono iscritti al secondo anno di corso, su conforme Coloro che sono forniti di altra laurea ed in possesso del titolo di studio di scuola media valido per la immatricolazione alla Facolta' di medicina e chirurgia, possono essere iscritti al secondo anno di corso, su conforme parere del Consiglio di facolta', ai sensi dell'[art. 11 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269~art11). Il Consiglio di facolta' determina, caso per caso, quale tra gli esami gia' superati per il conseguimento di altre lauree possono essere convalidati ai fini del conseguimento della laurea in medicina e chirurgia.
Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 28
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.