DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1951, n. 981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 6 della legge 2 aprile 1951, n. 291;Sentita la Commissione di cui all'art. 7 della predetta legge;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per l'industria ed il commercio; Decreta:
TITOLO I Unita' e modelli di rilevazione
Art. 1
Le unita' di rilevazione del IX censimento generale della popolazione sono: A) la famiglia, costituita dall'insieme di persone abitualmente conviventi (cioe' che coabitano e costituiscono un'unica economia anche se limitata alla sola alimentazione) legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinita', adozione, affiliazione, tutela o da vincoli affettivi, nonche' da coloro che convivono con esse per ragioni di ospitalita', servizio, lavoro. La famiglia puo' essere anche costituita di una sola persona sia che viva da sola, sia che viva in casa d'altri purche' a titolo di semplice coabitazione. Piu' nuclei familiari coabitanti ma non conviventi, cioe' con economie separate, costituiscono altrettante distinte famiglie; B) la convivenza, costituita dall'insieme di persone conviventi, o anche solo coabitanti, per motivi religiosi o di cura o di assistenza o militari o di pena o d'istruzione o di ospitalita' o di lavoro o di navigazione e simili.
Art. 2
Le unita' di rilevazione del censimento industriale e commerciale sono: A) la ditta, che rappresenta l'unita' economico-giuridica, costituita dall'impresa; B) l'unita' locale costituita: a) dallo stabilimento, opificio, cantiere, laboratorio, miniera, cava, bottega artigiana, esercizio, negozio e simili, vale a dire dalle singole unita', variamente denominate in relazione ai rami di attivita' economica, nelle quali si attua la produzione, la vendita dei beni o la prestazione dei servizi; b) dalla sede amministrativa delle imprese o da altro ufficio amministrativo o commerciale comunque denominato, quando non siano annessi ad unita' locali di cui alla lettera a), cioe' non siano situati nello stesso edificio delle predette unita' locali o in edifici adiacenti o posti nelle immediate adiacenze.
Art. 3
L'abitazione, quale unita' di rilevazione dell'apposita indagine, e' costituita da un insieme di vani (o anche da un vano solo) funzionalmente destinato all'abitare, che dispone di un ingresso indipendente sulla strada o su pianerottolo, cortile, terrazza, ballatoio e simili e che alla data di censimento e' occupato o e' destinato ad essere occupato da una persona o da una famiglia o da piu' famiglie insieme coabitanti. Costituisce pure unita' di rilevazione la grotta, baracca, cantina, magazzino, negozio, ufficio e simili che alla data di censimento sia adibita ad alloggio.
Art. 4
I modelli di rilevazione che devono essere adottati per il censimento della popolazione sono: a) il foglio di famiglia (mod. CP 1); b) il foglio di convivenza (mod. CP 2) e relativi intercalari (modelli CP 2-bis e CP 2-ter) nonche' la scheda individuale per ospite di esercizio alberghiero (modello CP 3) e la scheda individuale per militare di carriera della, marina imbarcato e costituente famiglia a se' stante (mod. CP 4). I fogli e le schede anzidette sono conformi ai corrispondenti modelli allegati al presente regolamento.
Art. 5
I questionari che devono essere adottati per il censimento industriale e commerciale sono i seguenti: a) questionario generale di ditta (mod. CIC 1); b) questionario generale di unita' locale (modelli CIC 2); c) questionario per il commercio ambulante (mo - dello CIC 3); d) questionario di produzione (mod. CIC 4). I questionari anzidetti sono conformi ai corrispondenti modelli allegati al presente regolamento.
Art. 6
Le notizie concernenti l'indagine sulle abitazioni saranno raccolte con il foglio di famiglia, mod. CP 1, nell'apposito prospetto.
Art. 7
Le modalita' di rilevazione saranno stabilite in apposite istruzioni predisposte dall'Istituto centrale di statistica.
TITOLO II Popolazione residente e presente
Art. 8
La popolazione residente di ciascun comune e' costi tuita dal complesso delle persone che hanno la dimora abituale nel comune stesso, anche se non vi sono iscritte nel registro della popolazione stabile, siano esse presenti oppure temporaneamente assenti dal comune alla data del censimento per una delle seguenti ragioni: a) affari, diporto, breve cura e simili; b) baliatico (bambini dati a balia); e) istruzione, riabilitazione, noviziato religioso; d) servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di volontariato; e) servizio statale all'estero; f) missione fuori sede; g) attivita' svolte continuativamente in comune diverso da quello ove e' l'abitazione della famiglia, purche' coloro che si trovano in tali condizioni rientrino in famiglia almeno settimanalmente; h) lavori stagionali o comunque temporanei; i) mancanza di sede fissa di lavoro; 1) imbarco su navi della marina militare o mercantile; m) ricovero temporaneo in luoghi di cura, o di assistenza, compreso il ricovero in istituti psichiatrici se dura da meno di tre anni; n) detenzione in attesa di giudizio o condanna a pena inferiore a cinque anni o confino. Le seguenti categorie di persone fanno parte della popolazione residente del comune per ciascuna categoria specificata: a) persone di servizio, istitutrici e simili, che abitano presso la famiglia in cui prestano servizio: comune di residenza della famiglia presso la quale prestano servizio; b) sfollati, profughi, persone senza fissa dimora: comune nel cui registro di popolazione stabile sono iscritte. Le persone che hanno dimora abituale in un comune nel cui registro di popolazione non possono essere iscritte in dipendenza di speciali disposizioni limitative, fanno parte della popolazione residente di tale comune e non di quello nel cui registro di popolazione stabile sono iscritte.
Art. 9
La popolazione presente di ciascun comune e' costituita dal complesso delle persone presenti nel comune stesso al momento del censimento, siano esse residenti nel comune oppure residenti in altri comuni o all'estero.
TITOLO III Organi di censimento
Art. 10
L'Istituto centrale di statistica e' l'organo centrale dei censimenti. Esso impartisce le istruzioni necessarie all'esecuzione dei censimenti, ne dirige e controlla le operazioni e adotta i provvedimenti di sua competenza per il regolare e tempestivo svolgimento dei censimenti stessi.
Art. 11
Il prefetto ha l'alta vigilanza sulle operazioni di censimento nell'ambito della provincia. Egli si avvale, come organo esecutivo, dell'ufficio provinciale di censimento, di cui all'art. 13. Nei casi di irregolarita' ovvero di omissione o ritardo degli adempimenti prescritti, il prefetto adotta i provvedimenti ritenuti necessari, informandone l'Istituto centrale di statistica.
Art. 12
Il sindaco, coadiuvato dal segretario comunale, ha il compito di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di censimento nell'ambito del comune. Egli si avvale, come organo esecutivo, dell'Ufficio comunale di censimento, di cui all'art. 14.
Art. 13
Il prefetto deve costituire, entro la data stabilita dall'Istituto centrale di statistica, un ufficio provinciale di censimento, composto del direttore dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria nella sua veste di dirigente dell'Ufficio provinciale di statistica, in qualita' di dirigente, del capo dell'Ufficio provinciale di statistica e di un adeguato numero di funzionari, in qualita' di ispettori provinciali di censimento, scelti tra il personale dell'Ufficio provinciale di statistica e, in caso di insufficienza, tra il personale di concetto della prefettura, della camera di commercio, industria e agricoltura, del comune capoluogo di provincia e di altri uffici pubblici locali. Per il censimento industriale e commerciale possono essere chiamate a prestare la loro opera presso il predetto Ufficio anche altre persone esperte in materia di rilevazioni economiche. L'Ufficio provinciale di censimento, posto alle immediate dipendenze del prefetto e con sede presso l' Ufficio provinciale di statistica, ha il compito di vigilare sulla tempestiva e regolare esecuzione delle operazioni di censimento affidate ai comuni. Il personale chiamato a far parte dell'Ufficio provinciale di censimento sara' temporaneamente distaccato dalle amministrazioni dalle quali dipende, per tutta la durata, dei lavori. L'Istituto centrale di statistica, sentito il prefetto determinera', per ciascuna provincia, il numero di ispettori provinciali e delle persone che possono essere comunque chiamate a prestare la loro opera presso l'Ufficio provinciale di censimento.
Art. 14
Il sindaco deve costituire, entro la data stabilita dall'Istituto centrale di statistica, un Ufficio comunale di censimento, composto dal segretario del comune o di un suo delegato (nella persona del capo del servizio comunale di statistica, ove esista, o di altro funzionario comunale di concetto particolarmente preparato), in qualita' di dirigente, e di altri impiegati del comune idonei, in numero adeguato alle necessita'. Per la consegna ed il ritiro dei questionari, l'Ufficio comunale di censimento si avvale degli ufficiali di censimento nominati dal sindaco nel numero stabilito a norma dell'art. 22.
Art. 15
Il prefetto deve costituire, entro la data stabilita dall'Istituto centrale di statistica, una Commissione provinciale di propaganda per i censimenti, da lui presieduta e composta: a) del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura, in qualita' di vice presidente; b) del direttore dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria e del segretario della Camera di commercio, industria e agricoltura; c) di uno o piu' rappresentanti delle principali organizzazioni dei datori di lavoro; d) di uno o piu' rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali dei lavoratori; e) di un delegato della Curia vescovile; f) di un rappresentante del Provveditorato agli studi; g) di eventuali altri esperti in materia di censimenti e di propaganda. Il capo dell'Ufficio provinciale di statistica vi esercita le funzioni di segretario. La Commissione, con sede presso la prefettura, ha il compito di svolgere opera di propaganda per far conoscere, con i mezzi ritenuti piu' idonei, L'importanza e le finalita' dei censimenti.
Art. 16
Il sindaco deve costituire, entro la data stabilita dall'Istituto centrale di statistica, la Commissione comunale di vigilanza, da lui presieduta o da un suo delegato, e composta: di sei membri per i comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti; da sei a dieci membri per i comuni con popolazione residente da 10.001 a 30.000 abitanti; da dieci a quattordici membri per i comuni con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti. A far parte della Commissione devono essere chiamati: a) il direttore didattico o, in mancanza, un insegnante elementare designato dal Provveditore agli studi e, nei comuni capoluoghi di provincia, anche un rappresentante del Provveditorato agli studi; b) un parroco designato dall'Ordinario diocesano; o) rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori; d) esperti in materia di rilevazioni statistiche, fino a raggiungere il numero dei componenti fissato per il comune. Il dirigente dell'Ufficio comunale di censimento funge da segretario della Commissione. La Commissione, oltre a vigilare sull'attivita' dell'Ufficio comunale e degli ufficiali di censimento, e' chiamata a svolgere opera di propaganda ed assistenza tecnica ai censiti per la corretta compilazione dei fogli di censimento.
TITOLO IV Operazioni preliminari
Art. 17
Ogni Ufficio comunale di censimento deve effettuare il censimento della popolazione, il censimento industriale e commerciale e la rilevazione delle abitazioni nell'ambito del territorio comunale, quale risulta delimitato sul piano topografico per il IX censimento generale della popolazione formato dal comune e debitamente approvato dall'Istituto centrale di statistica. La rilevazione delle uniti di censimento esistenti nelle zone di territorio in contestazione tra i comuni deve essere effettuata dai comuni cui le zone stesse sono state assegnate, ai soli effetti dei censimenti, dall'Istituto centrale di statistica. Nessuna variazione potra' essere apportata al piano topografico senza l'approvazione dell'Istituto centrale di statistica.
Art. 18
Il sindaco deve accertare che ogni area di circolazione esistente nel comune abbia una propria denominazione; che ogni accesso esterno di abitazioni, opifici, negozi, esercizi e simili, abbia un proprio numero civico progressivo per ciascuna area di circolazione che sia stato compilato lo stradario con la indicazione delle aree di circolazione e dei rispettivi numeri civici estremi, ripetuti e mancanti. Per i centri abitati che al censimento del 21 aprile 1938 risulteranno con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti, deve inoltre accertare che siano stati individuati gli isolati e che questi siano stati indicati sull'insulario e sullo stradario e con esso collegatole eventuali manchevolezze devono, essere colmate, a cura del comune entro la data stabilita' dall'Istituto, centrale di statistica.
Art. 19
Il comune deve provvedere alla suddivisione delle frazioni geografiche in sezioni di censimento, progressivamente numerate, allo scopo di delimitare il territorio di competenza di ciascun ufficiale di censimento. I nuclei abitati non possono, essere scissi in due o piu' sezioni di censimento; ciascuna sezione non puo' comprendere edifici facenti parte di centri abitati diversi. Le zone di territorio aggregate ad un comune per effetto di variazioni territoriali devono essere costituite ciascuna in una o piu' sezioni di censimento che non comprendano altra parte del territorio, comunale. I limiti delle sezioni di censimento, devono essere tracciati su un esemplare delle tavolette dell'istituto geografico militare e su carte ingrandite per i grossi centri, sulle quali deve essere previamente tracciato il confine comunale e devono essere riportate le delimitazioni delle frazioni geografiche, dei centri abitati e dei nuclei abitati, come risultano dal piano topografico di cui all'art. 17. I numeri distintivi delle sezioni di censimento devono essere riportati, oltre che sulle tavolette e sulle carte anzidette, sullo stradario e sull'insulario. Per il censimento della popolazione e la connessa rilevazione delle abitazioni, ad ogni ufficiale di censimento saranno assegnate una o piu' sezioni che nel complesso comprendano di norma, da 220 a 500 famiglie, secondo il grado di agglomerazione della popolazione e le condizioni di viabilita' del territorio; per il censimento industriale e commerciale sara' affidato ad ogni ufficiale un gruppo di sezioni che nel complesso comprenda, di norma 200 unita' di censimento.
Art. 20
Per ciascuna sezione di censimento, il comune deve predisporre, entro la data stabilita dall'Istituto centrale di statistica, una cartina topografica di sezione, con l'indicazione: a) delle aree di circolazione e dei numeri civici estremi del tratto di esse compreso nella sezione; b) del numero di ciascun isolato e dei numeri civici estremi di ciascun tratto di area di circolazione che lo delimita, per i centri ove sia stato adottato l'ordinamento per isolato; c) della linea di delimitazione del centro abitato, qualora la sezione comprenda territorio di un centro e territorio esterno ad esso; d) della linea di delimitazione di ciascun nucleo abitato; e) di altri particolari segni topografici utili che si ritenesse opportuno di aggiungere.
Art. 21
Per ciascuna sezione di censimento, l'Ufficio comunale di censimento deve compilare, entro il 15 ottobre 1951, l'itinerario di sezione, nel quale devono essere elencate, nell'ordine in cui dovranno essere percorse dall'ufficiale di censimento, le aree di circolazione comprese nella sezione, con i rispettivi numeri civici estremi. Per i centri abitati ove sia stato adottato l'ordinamento per isolato, nell'itinerario devono essere elencati gli isolati compresi in ciascuna sezione, nell'ordine in cui l'ufficiale deve procedere al censimento delle unita' di rilevazione in essi comprese.
Art. 22
L'Istituto centrale di statistica, sentiti i sindaci dei comuni, provvede a determinare il numero di ufficiali di censimento occorrenti a ciascun comune. Essi devono essere scelti tra i dipendenti del comune; in caso di insufficienza di impiegati comunali, potranno essere assunti dall'esterno, preferibilmente tra il personale di altri enti pubblici e tra, il personale insegnante.
Art. 23
Gli ufficiali di censimento, oltre ad essere di buona condotta morale, devono possedere adeguata capacita intellettuale e sufficiente cultura generale e devono avere una chiara, ordinata e spedita scrittura, nonche' attitudini fisiche tali da garantire un redditizio impiego della giornata di lavoro. I candidati in possesso dei requisiti anzidetti devono essere sottoposti ad accertamenti d'idoneita' circa la conoscenza delle particolari istruzioni per la raccolta dei dati impartite dall'Istituto centrale di statistica e delle modalita' di compilazione dei modelli di rilevazione. Ai candidati idonei, da assumersi in ordine di merito nel numero fissato per il comune, sara' tenuto, a cura dell'Ufficio comunale di censimento, un corso di istruzione sulle modalita', delle rilevazioni.
Art. 24
L'assunzione in servizio degli ufficiali di censimento nel numero fissato per il comune, sara' fatta dal sindaco, previa ratifica del prefetto, con decorrenza dal 25 ottobre 1951 per quelli adibiti al censimento della popolazione e al contemporaneo accertamento delle unita' di rilevazione del censimento industriale e commerciale; con decorrenza dal 5 novembre 1951 per quelli adibiti al censimento industriale e commerciale. La cessazione dal servizio avverra' in date diverse, per gruppi di ufficiali, secondo le esigenze connesse coi censimenti, in base alle istruzioni che saranno emanate al riguardo dall'Istituto centrale di statistica. Ciascun ufficiale di censimento deve essere fornito, a cura del sindaco, di una carta personale di autorizzazione alla raccolta dei dati, conforme al mod. CP 5 allegato al presente regolamento. Gli ufficiali di censimento che, nel corso del lavoro ad essi affidato, commettessero mancanze o si dimostrassero inidonei saranno immediatamente licenziati dal sindaco, salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 51 e 54 e saranno sostituiti con altri elementi che abbiano superato l'accertamento d'idoneita' di cui all'art. 23. I compensi di cui all'art. 13 della legge devono essere conteggiati per ogni giornata di effettivo lavoro e saranno pagati al termine delle operazioni di raccolta dei dati; per gli ufficiali che saranno eventualmente trattenuti presso l'Ufficio comunale di censimento, il compenso relativo a questo secondo periodo sara' pagato al termine delle operazioni di revisione.
Art. 25
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