DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951, n. 982

Type DPR
Publication 1951-08-12
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 4 aprile 1939, n. 721, che approva il regolamento per le Case di rieducazione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Decreta:

Art. 1

L'art. 4 del regio-decreto 4 aprile 1939, n. 721, che approva il regolamento per le Case di rieducazione e' modificato nel modo seguente: "Art. 4. - Decreti di internamento e loro esecuzione. L'internamento nelle case di rieducazione e' ordinato dal tribunale per i minorenni nei modi indicati dall'art. 25 della legge 27 maggio 1935, n. 835. Il pubblico ministero competente per l'esecuzione richiede l'assegnazione al Ministero di grazia e giustizia e unisce alla richiesta una copia del provvedimento da eseguire e il foglietto informativo mod. 1030. Il Ministero assegna i minorenni alle case di rieducazione, da esso dipendenti e a quelle gestite da pubbliche o private istituzioni, con le quali abbia stipulato apposita convenzione".

Art. 2

L'art. 13 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 721, che approva il regolamento per le Case di rieducazione, e' modificato nel modo seguente: "Art. 13. - Comitato di assistenza. In ogni capoluogo di mandamento e' costituito un Comitato di assistenza minorile. Il Comitato si compone: a) del pretore, presidente; b) di quattro persone benemerite dell'assistenza sociale, designate dall'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo; c) di un rappresentante dell'Ente comunale di assistenza; d) di quattro datori di lavoro, designati dal prefetto della Provincia; e) dei direttori degli Istituti di rieducazione o di assistenza e beneficenza esistenti nel mandamento; f) del parroco del capoluogo del mandamento, o, in caso di piu' parrocchie, del sacerdote designato dall'Ordinario diocesano. Nei capoluoghi aventi popolazione inferiore a 20.000 abitanti, il numero delle persone indicate nelle lettere b) e d) e' ridotto alla meta'. Il Comitato e' costituito con provvedimento del procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, e dura in carica tre anni".

EINAUDI DE GASPERI - ZOLI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 settembre 1951

Atti del Governo, registro n. 44, foglio n. 36. - FRASCA

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