DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951, n. 983
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il proprio decreto 1 marzo 1949, n. 219, con il quale venne eretto in ente morale l'Ente giuliano autonomo di Sardegna; Udito il parere del Consiglio di Stato; Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste; Decreta: Nell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1949, n. 219, dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Il termine di cui al quarto comma dell'art. 3 potra' peraltro essere prorogato di sei mesi in sei mesi fino a che cio' sia necessario".
EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - VANONI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 44, foglio n. 35. - FRASCA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)