LEGGE 5 settembre 1951, n. 1037

Type Legge
Publication 1951-09-05
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a delegare al Presidente della Giunta regionale sarda con decreto da emanarsi all'inizio di ogni esercizio finanziario e da registrarsi alla Corte dei conti, la facoltà di approvare, su conforme parere del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna, i progetti ed i contratti relativi all'esecuzione delle opere pubbliche a pagamento non differito comprese nei programmi già approvati dal Ministro stesso, fatta eccezione per quelle indicate nell'art. 9, lettere a), b), c), del decreto legislativo 19 maggio 1950, n. 327, nonchè la facoltà di assumere gli impegni e disporre i pagamenti relativi alle opere medesime nei limiti delle somme stanziate nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per opere in gestione del Provveditorato suddetto, anche in deroga alle vigenti disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e di leggi contabili speciali.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.