DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1951, n. 1047

Type DPR
Publication 1951-07-11
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1517, che approva il regolamento per il personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con regio decreto 28 febbraio 1928, n. 327;

Visto il regio decreto 27 aprile 1931, n. 985, riguardante la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Visto il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1709, concernente l'avanzamento ai gradi 5° e 4° del geodeta capo dell'Istituto geografico militare, convertito in legge con la legge 25 gennaio 1934, n. 250;

Visto il regio decreto 27 giugno 1935, n. 1337, recante modificazioni all'organico del personale civile di gruppo A dell'Istituto geografico militare;

Visto il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1301, riguardante la revisione di alcuni ruoli organici di personali civili dell'Amministrazione centrale della guerra e di personale civile da essa dipendenti, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 22 dicembre 1938, n. 2234;

Visto il regio decreto 27 giugno 1941, n. 845, concernente modificazioni all'organico del personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 3 del regolamento per il personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare, approvato con regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1517, e' sostituito dal seguente: "Le vacanze nel grado di ingegnere geografico aggiunto sono coperte mediante concorso per esami. Al concorso possono prendere parte coloro che abbiano conseguito una delle seguenti lauree: in ingegneria civile, ingegneria industriale, fisica, scienze matematiche e matematica e fisica. Fino alla copertura di due posti del relativo organico il concorso stesso puo' essere riservato ai laureati in fisica".

EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 ottobre 1951

Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 4 - FRASCA

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