DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1951, n. 1055
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 20 aprile 1933, n. 467, relativa all'istituzione di una categoria di personale con le funzioni di direttore di aeroporto civile;
Visto il regio decreto 23 agosto 1934, n. 2366, che approva il regolamento per i direttori di aeroporto civile;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro e col Ministro per i trasporti; Decreta:
Articolo unico
Il primo comma dell'art. 13 del regolamento per i direttori di aeroporto civile, approvato col regio decreto 23 agosto 1934, n. 2366, e' sostituito dal seguente: "I direttori di aeroporto civile, compatibilmente con le esigenze del servizio, possono ottenere dall'Amministrazione congedi, non deducibili dall'anzianita' di servizio, che, in complesso, non eccedano il periodo di giorni 30 per ciascun anno. Durante i congedi stessi, viene conservato l'intero trattamento economico normale".
EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI PELLA - CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 ottobre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 9. - FRASCA
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