LEGGE 22 agosto 1951, n. 1064
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I sottufficiali non in carriera continuativa, i graduati e militari di truppa volontari dell'Esercito (esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, che vengono congedati al termine delle ferme o rafferme speciali stabilite dagli ordinamenti di ciascuna Forza armata, hanno diritto ad un premio di congedamento pari, per ciascun anno di servizio prestato, a venti giorni dell'ultima paga percepita. Nei confronti del personale prosciolto dalla ferma o rafferma per comprovati motivi di salute o per gravi esigenze di famiglia o degli eredi, in caso di morte, il premio viene determinato in misura pari a venti giorni dell'ultima paga percepita per ciascun anno di ferma o rafferma compiuto; la frazione di un anno superiore a sei mesi si calcola per un anno intero. Nei casi di cattiva condotta abituale o di rendimento molto inferiore al normale, il premio di congedamento è ridotto dalla metà al terzo, a giudizio delle Commissioni di avanzamento. Nessun premio è dovuto al personale prosciolto dalla ferma per motivi disciplinari o, in seguito a sua domanda, per motivi privati.
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