LEGGE 1 ottobre 1951, n. 1084
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Nelle aziende speciali per l'esercizio di farmacie, il direttore al quale deve essere affidata la direzione dell'azienda, a tenore dell'art. 4 del testo unico 25 ottobre 1925, n. 2578, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, deve essere un chimico-farmacista iscritto all'albo professionale.
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