LEGGE 5 agosto 1951, n. 1085
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Per il personale dell'Amministrazione delle poste e telegrafi proveniente dalla cessata Amministrazione austro-ungarica con le qualifiche di maestri di posta ed officianti postali ed inscritto all'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato in base all'art. 3, lettera e), del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619, sono computati utili, ai fini del calcolo della buonuscita, gli anni di servizio fatti con tali qualifiche, nonchè gli anni dei servizi provvisori precedenti la prima nomina, divenuti definitivi agli effetti della pensione in virtù dell'art. II e del paragrafo 61 della prammatica di servizio austro-ungarica, e dell'art. 23 del regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369. Le liquidazioni avvenute in difformità con la disposizione che precede potranno essere rifatte a richiesta degli interessati o dei loro legittimi eredi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Caprarola, addì 5 agosto 1951 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - SPATARO - RUBINACCI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.