LEGGE 13 ottobre 1951, n. 1086

Type Legge
Publication 1951-10-13
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Le disposizioni dell'art. 22 del testo unico approvato con decreto Presidenziale 5 luglio 1951, n. 573, non si applicano a coloro che, avendo omesso di presentare entro il 10 ottobre 1951 la dichiarazione unica dei redditi per l'anno 1951, presentino la dichiarazione medesima entro il 27 ottobre 1951. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Dogliani, addì 13 ottobre 1951 EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI

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