DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1951, n. 1089

Type DPR
Publication 1951-09-16
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 28 febbraio 1949, n. 43, recante provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, contenente norme integrative e complementari della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente, della Repubblica, 4 luglio 1949, n. 436, contenente il regolamento per l'esecuzione della legge stessa;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1

L'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436, e' cosi' modificato: "I criteri di preferenza, di cui all'art. 13 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, sono determinati in base al bisogno dell'alloggio da parte dei lavoratori. A tal fine le domande dei lavoratori sono ripartite nelle seguenti classi: 1) domande di lavoratori sprovvisti assolutamente di alloggio o che abitino, con il proprio nucleo familiare, in abitazioni improprie (baracche di legno o di materiale raccogliticcio; stalle; soffitte non rese previamente abitabili con materiali rivestiti da intonaco; sottoscale; grotte o caverne; cantine, esclusi i seminterrati dichiarati abitabili, la cui cubatura fuori terra superi la meta' della cubatura totale), ovvero in campi di raccolta o in dormitori pubblici; 2) domande di lavoratori che abitino, con il proprio nucleo familiare, in un alloggio che debbano abbandonare in seguito ad ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto (sempreche' lo sfratto non sia stato intimato per inadempienza o immoralita), o per aver ricevuto un ordine di sgombero dalle competenti autorita'; ovvero non dispongano, per i propri familiari a carico (limitatamente al coniuge ed ai figli, genitori e fratelli) conviventi col richiedente ovvero dai quali il richiedente sia stato costretto a separarsi esclusivamente per motivi di lavoro, di un alloggio che disti dal luogo di lavoro meno di due ore con i servizi pubblici ordinari; 3) domande di lavoratori che, con il proprio nucleo familiare: abitino in alloggio antigienico ovvero in case sinistrate, dichiarate pericolose dal Genio civile; abitino in pensioni o convivenze; vivano in coabitazione (purche' non esclusivamente con ascendenti, discendenti, collaterali ed affini fino al 4° grado) a condizione che la superficie complessiva dell'alloggio, ripartita per il numero delle persone che lo occupano abitualmente, dia un rapporto inferiore a mq. 6 per persona; 4) domande di lavoratori che non dispongano, per i propri familiari a carico (limitatamente al coniuge ed ai figli, genitori e fratelli) conviventi con il richiedente ovvero dai quali il richiedente sia stato costretto a separarsi esclusivamente per motivi di lavoro, di una abitazione nella circoscrizione di zona; ovvero abitino con il proprio nucleo familiare in un alloggio la cui superficie complessiva, ripartita per il numero delle persone che lo occupano abitualmente, dia un rapporto inferiore ai mq. 6 per persona; 5) domande di lavoratori che non rientrino nelle prime quattro classi. Nell'ambito di ciascuna classe, le preferenze sono stabilite assegnando un punteggio per ciascuna delle seguenti condizioni: 1) tre punti, per sette o piu' persone a carico; 2) due punti, per persone a carico da quattro a sei; 3) un punto, per persone a carico da una a tre; 4) un punto, per aver perduto l'alloggio per fatto bellico o per altre calamita' e sinistri; ovvero per essere profugo da territori ceduti per effetto del Trattato di pace; 5) un punto, per avere la residenza nel Comune ove sorgono gli alloggi, ovvero per aver perso tale residenza per cause di guerra, ovvero per il fatto di prestare abitualmente la propria opera in detto Comune; 6) un punto, per la mancanza nel nucleo familiare di redditi diversi da quelli di lavoro, ovvero quando i redditi diversi da quelli di lavoro per il complesso dei componenti il nucleo familiare siano inferiori al limite corrispondente a lire 2000 mensili per ciascun componente. Il rapporto di cui ai numeri 3) e 4) del secondo comma deve essere calcolato con riferimento alla superficie complessiva dell'alloggio ed al numero totale delle persone che vi abitano, comprese quelle non facenti parte del nucleo familiare del lavoratore. La classe ed il punteggio saranno stabiliti in base alle condizioni del richiedente all'atto della presentazione della domanda. Tuttavia, nella domanda potranno essere indicate previsioni di variazione a breve scadenza del nucleo familiare dipendenti da matrimonio o nascite; in tal caso, delle medesime si terra' conto per l'attribuzione provvisoria della classe e del punteggio relativo al carico familiare, che sara' confermata soltanto se, prima dello scadere del termine per la presentazione delle opposizioni e, comunque, non oltre quattro mesi dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il lavoratore interessato documentera' alle Commissioni provinciali di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, che le previsioni si sono verificate integrando le condizioni richieste per l'attribuzione definitiva della classe e del punteggio".

Art. 2

L'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436, e' cosi' modificato: "La Commissione provinciale forma la graduatoria tenendo presenti le classi ed il punteggio risultante dall'articolo precedente. L'ordine di graduatoria e' determinato, anzitutto, dalla classe; per ciascuna classe, esso e' dato dal punteggio. A parita' di punteggio, la precedenza sara' determinata con estrazione a sorte. Dopo la pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia della graduatoria definitiva, la quale comprendera' i lavoratori raggruppati per classe e punteggio, la Gestione Ina-Casa, previa constatazione, ai lini dell'applicazione dell'art. 19, comma primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, della sussistenza delle condizioni che hanno determinato l'accoglimento delle domande, indice il sorteggio. Il sorteggio verra' effettuato in pubblica seduta alla presenza del prefetto, dell'intendente di finanza e del direttore dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione, o di un loro rappresentante".

Art. 3

L'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436, e' cosi' modificato: "Si intende per nucleo familiare del lavoratore, ai fini della formazione della graduatoria, la famiglia costituita dal lavoratore, dal coniuge, dai discendenti e dagli ascendenti seco lui conviventi, oltre agli eventuali collaterali ed affini sino al quarto grado, che siano conviventi ed a carico del lavoratore stesso".

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica a tutti i bandi di prenotazione degli alloggi pubblicati successivamente a tale data. Previa deliberazione del Comitato di cui all'art. 1 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, il presente decreto si applica anche ai bandi di prenotazione degli alloggi anteriormente pubblicati, sempreche' non sia stata pubblicata nel Foglio annunzi legali della Provincia la graduatoria provvisoria di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340.

EINAUDI PICCIONI - RUBINACCI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 ottobre 1951

Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 44. - FRASCA

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