LEGGE 19 ottobre 1951, n. 1090
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. L'art. 7 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, modificato dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1371, e dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 gennaio 1948, n. 64, è sostituito dal seguente: "Per la valutazione ai fini dell'avanzamento dei colonnelli, dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani in servizio permanente e delle categorie in congedo della Guardia di finanza, è costituita una Commissione centrale di avanzamento composta del Comandante generale, del Comandante in secondo, dei generali in servizio permanente effettivo del Corpo e del generale dell'Esercito addetto al Comando generale. La Commissione medesima viene convocata, nei casi previsti, dal Comandante generale del Corpo, che le rimette i documenti prescritti. La Commissione s'intende legalmente costituita con l'intervento di almeno cinque dei suoi componenti". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 ottobre 1951 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PACCIARDI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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