LEGGE 9 ottobre 1951, n. 1097

Type Legge
Publication 1951-10-09
Ultimo aggiornamento 1951-10-29
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 989, e' ratificato.

Art. 2

L'Istituto italiano di credito fondiario e' autorizzato ad elevare il proprio capitale da lire 180 milioni a lire 540 milioni. L'operazione di aumento di cui al comma precedente potra' essere effettuata in una o piu' volte. Restano autorizzate le conseguenti modifiche allo statuto dell'Istituto.

EINAUDI DE GASPERI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

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