LEGGE 9 ottobre 1951, n. 1097
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 989, e' ratificato.
Art. 2
L'Istituto italiano di credito fondiario e' autorizzato ad elevare il proprio capitale da lire 180 milioni a lire 540 milioni. L'operazione di aumento di cui al comma precedente potra' essere effettuata in una o piu' volte. Restano autorizzate le conseguenti modifiche allo statuto dell'Istituto.
EINAUDI DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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