LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1105
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
PROMULGA
IL
PRESIDENTE BELLA REPUBBLICA la seguente legge:
Art. 1
Il Governo è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge,
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