LEGGE 24 ottobre 1951, n. 1106
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRUMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.
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