LEGGE 31 ottobre 1951, n. 1119
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Dogliani, addì 31 ottobre 1951 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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