DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 novembre 1951, n. 1125

Type DPR
Publication 1951-11-01
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;

Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225 e 30 giugno 1951, n. 516, che recano delle aggiunte alle dette norme temporanee e modificano temporaneamente il regime doganale di alcuni prodotti;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che ha dato piena ed intera esecuzione agli Accordi tariffari di Annecy;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' di ridurre ulteriormente, in via temporanea, il livello dei dazi della vigente tariffa doganale e di aggiungere alcune nuove agevolazioni daziarie alle norme temporanee emanate per la prima applicazione della stessa;

Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per la agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero, per la marina mercantile e per il bilancio; Decreta:

Art. 1

Dalla data di applicazione del presente decreto fino al 31 marzo 1952 i dazi doganali attualmente in vigore sono ridotti del dieci per cento. Nella applicazione dei dazi come sopra ridotti si trascurano le frazioni non superiori a 50 centesimi e si calcolano per un intero quelle superiori a detto limite.

Art. 2

La riduzione di cui al precedente articolo non si applica: a) per le merci comprese nei capitoli IX (caffe', te' e spezie); XXII (bevande, liquidi alcoolici, aceti); XXIV (tabacchi); XLI (pellicce e lavori di pellicceria); LXXI (perle fini, pietre preziose e simili, metalli preziosi e lavori di queste materie, gioielleria falsa); XVI (orologeria); b) per le merci comprese nella tabella allegata firmata dal Ministro per le finanze, per le quali restano invariati i dazi in vigore.

Art. 3

E' sospesa, per il periodo di cui all'art. 1 del presente decreto, l'applicazione dei dazi doganali Sui seguenti prodotti: Voce 15 - Volatili domestici macellati; " 16 - Selvaggina morta; " 17 - Conigli morti; " 24-b) - Baccala e simili (haddock e klippfish); " 24-c) - Stoccafisso; " 32 - Uova di volatili.

Art. 4

Gli Accordi tariffari internazionali, che dovessero entrare in vigore durante il periodo di cui all'art. 1 del presente decreto, saranno applicati per lo stesso periodo solo in quanto comportino per le merci da essi previste un trattamento daziario piu' favorevole di quello risultante dalla applicazione degli articoli precedenti.

Art. 5

Le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale, approvata con decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, con le successive modificazioni ed aggiunte, si intendono prorogate per tutto il periodo in cui restera' in vigore il presente decreto. Alle norme stesse sono aggiunte, in relazione alle voci della tariffa doganale qui appresso indicate, le seguenti disposizioni: a) n. 108-b-1: il contingente di fecola di patate, ammesso al dazio del 25 per cento sul valore in applicazione degli Accordi approvati con legge 5 aprile 1950, n. 295, e' elevato, per l'anno 1951, a 155.000 quintali; b) n. 209-ex a: i panelli di semi di lino, destinati alla alimentazione del bestiame, contenenti in peso piu' del 7 per cento ma non piu' del 10 per cento di materie grasse, sono ammessi in esenzione da dazio; c) n. 362-a-5-alfa: il benzolo puro, destinato a servire come materia prima per la fabbricazione di plastificanti per resine sintetiche, e' ammesso al dazio dell'8 per cento sul valore; d) n. 394-a: l'applicazione della disposizione contenuta nel primo comma della nota alla voce 394 della tariffa doganale e' sospesa per i prodotti chimici (diversi dallo iodio e dai prodotti organici ed inorganici contenenti iodio allo stato libero o combinato) usati in medicina, presentati in polvere, in cristalli, in pillole, in granelli, in pastiglie, in compresse, in tavolette, in cubetti, in capsule, commisti o non con altre sostanze a scopo di agglomerante, quando siano confezionati come specialita medicinali; e) n. 412-a-1-ex beta: il nero fumo di gas di antracene e' ammesso al dazio del 5 per cento sul valore; f) n. 570-f-1: e' mantenuto in vigore, per la carta da giornali, il dazio del 10 per cento sul valore, convenzionato con l'Accordo approvato con legge 5 aprile 1950, n. 295, e successivamente svincolato; g) n. 875-ex bex c: nella ghisa ottenuta completamente con carbone di legna da ammettere in esenzione da dazio nel limite di un contingente annuo di 7000 tonnellate, ai sensi dell'Accordo approvato con legge 5 aprile 1950, n. 295, e' tollerato un contenuto di fosforo fino al 4 per mille. Le agevolazioni di cui alle lettere a), b), c), f), g), del presente articolo sono subordinate alla osservanza delle norme e condizioni stabilite dal Ministro per le finanze. Ai dazi indicati alle lettere a), c), e), f), e' applicabile la riduzione stabilita con l'art. 1 del presente decreto.

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

EINAUDI DE GASPERI - VANONI - FANFANI - CAMPILLI - LA MALFA - CAPPA - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 novembre 1951

Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 61. - FRASCA

Tabella

TABELLA Parte di provvedimento in formato grafico

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