LEGGE 1 novembre 1951, n. 1127
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti, della birra e precisazione del trattamento fiscale del melasso, con le seguenti modificazioni: all'art. 2 le parole: "piu' di 15 milligrammi di sorbite", sono sostituite con le altre: "piu' di 12 milligrammi di sorbite"; all'art. 8 le parole: "entro i primi cinque giorni", sono sostituite con le altre: "entro i primi dieci giorni"; al secondo comma dell'art. 9 le parole: "entro cinque giorni", sono sostituite con le altre: "entro dieci giorni"; dopo il primo comma dell'art. 10 e' aggiunto il seguente nuovo comma: "L'Amministrazione puo' tuttavia consentire dilazioni per il pagamento della maggiore imposta di cui sopra, senza applicazione delle indennita' di mora, quando il pagamento venga eseguito entro i nuovi termini dilazionati"; all'ultimo comma dell'art. 11 le parole: "ai primi cinque giorni", sono sostituite con le altre: "ai primi dieci giorni".
EINAUDI DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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