LEGGE 9 ottobre 1951, n. 1130
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le disposizioni per le quali è consentita la ammissione ai corsi di lingue e letterature straniere presso le università e gli istituti superiori di istruzione delle alunne licenziate dalle scuole civiche "Alessandro Manzoni" di Milano, "Regina Margherita" di Genova sono estese alle alunne dell'Istituto di cultura e di lingue "Marcelline" di Milano.
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