LEGGE 9 ottobre 1951, n. 1130

Type Legge
Publication 1951-10-09
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le disposizioni per le quali è consentita la ammissione ai corsi di lingue e letterature straniere presso le università e gli istituti superiori di istruzione delle alunne licenziate dalle scuole civiche "Alessandro Manzoni" di Milano, "Regina Margherita" di Genova sono estese alle alunne dell'Istituto di cultura e di lingue "Marcelline" di Milano.

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