LEGGE 1 ottobre 1951, n. 1132
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. È approvato e reso esecutorio l'atto 20 gennaio 1951 aggiuntivo alla convenzione 14 ottobre 1931, approvata con regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1480, convertito nella legge 25 aprile 1932, n. 459, stipulato fra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della Società anonima italiana per le ferrovie del sud-est, concessionaria dell'esercizio della rete ferroviaria secondaria della penisola salentina. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 ottobre 1951 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - MALVESTITI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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