LEGGE 9 ottobre 1951, n. 1134
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Ai funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza, agli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri ed ai pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che prestano servizio di polizia di frontiera lungo la linea di frontiera terrestre, è attribuita la seguente indennità mensile: funzionari di pubblica sicurezza......... L. 3600 ufficiali................................ L. 3600 impiegati................................ L. 1800 sottufficiali............................ L. 1500 graduati e militari...................... L. 1100 Qualora trattisi di località particolarmente disagiate, da stabilirsi con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro, la indennità suddetta potrà essere aumentata di un terzo.
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