LEGGE 1 ottobre 1951, n. 1140

Type Legge
Publication 1951-10-01
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il rapporto d'impiego civile o di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e delle imprese private, nei riguardi dei dipendenti i quali siano stati dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, si considera cessato dalla data della scomparsa indicata nel verbale redatto dalla competente autorità militare. Dalla medesima data indicata nel comma precedente è liquidato agli aventi diritto, secondo i casi, l'indennizzo od il trattamento di quiescenza indiretto spettante, salvo conguaglio ai soli fini della corresponsione della pensione, con gli assegni già corrisposti. La eccedenza degli assegni predetti sulla pensione non deve essere recuperata.

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