LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1145

Type Legge
Publication 1951-10-27
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzata la spesa di lire 250 milioni per provvedere agli oneri dipendenti dalla revisione dei prezzi di contratti di appalto relativi ai lavori di riparazione dei danni di guerra subiti dalle opere del porto di Genova al cui finanziamento è stato fatto fronte con le speciali autorizzazioni di spesa disposte con il decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 710 e con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 52.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.