DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1951, n. 1157
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89; Visto il regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai; Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 518; Ritenuta l'opportunita' di sopprimere il sesto posto di notaio nel comune di Gorizia in seguito alla delimitazione del territorio a causa dei nuovi confini fissati dal Trattato di pace; Visti i pareri della Corte d'appello di Venezia e del Consiglio notarile di Gorizia; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Decreta: La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, e' modificata nel senso che il sesto posto di notaio nel comune di Gorizia e' soppresso a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
EINAUDI ZOLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 novembre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 74. - FRASCA
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