LEGGE 20 ottobre 1951, n. 1174
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il valore di lire 5000 previsto al n. 23 dell'allegato C alla legge del registro, approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, è elevato a lire 500.000. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 ottobre 1951 EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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