LEGGE 20 ottobre 1951, n. 1175
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
seguente legge:
Art. 1
Fermo il disposto degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, la tabella n. 2, allegato 2, alla legge 18 aprile 1940, n. 288, quale risulta variata dalla legge 29 aprile 1950, n. 229, è modificata come segue nel quadro B dei personale esecutivo, con decorrenza dal 1 luglio 1951: B) QUADRO DEL PERSONALE ESECUTIVO. Numero Grado dei posti 9° - Primi ufficiali.......................... 1.500 10° - Ufficiali esecutivi di 1ª classe......... 4.000 11° - Ufficiali esecutivi di 2ª classe......... 5.000 12° - Ufficiali esecutivi di 3ª classe......... 8.000 13° - Ufficiali esecutivi di 4ª classe......... 2.000 ----- 20.500
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