DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1951, n. 1177
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per il commercio con l'estero; Decreta:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di pagamenti tra l'Italia e la Svezia, e relativi scambi di Note conclusi a Stoccolma il 6 dicembre 1950.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 6 dicembre 1950.
EINAUDI DE GASPERI - VANONI LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 novembre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 84. - FRASCA
Accord
Accord de paiement entre l'Italie et la Suede Parte di provvedimento in formato grafico