DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1951, n. 1178
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 24 aprile 1935, n. 740, con la quale si e' costituito il Parco nazionale dello Stelvio;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica italiana;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per le finanze, per l'interno, per la grazia e giustizia, per la pubblica istruzione e per l'industria ed il commercio; Decreta:
Articolo unico
E' approvato il regolamento per l'applicazione della legge 24 aprile 1935, n. 740, sul Parco nazionale dello Stelvio, composto di 21 articoli nel testo annesso al presente decreto e visto dal Ministro preponente.
EINAUDI DE GASPERI - SEGNI - PELLA - GONELLA - VANONI - TOGNI - SCELBA - PICCIONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 novembre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 99. - FRASCA
Regolamento per l'esecuzione della L. 24 aprile 1935, n. 740-art. 1
Regolamento per l'esecuzione della legge 24 aprile 1935, n. 740, che istituisce il Parco nazionale dello Stelvio. Art. 1. I confini del Parco nazionale dello Stelvio sono indicati mediante tabelle collocate lungo il suo perimetro con le modalita' stabilite dall'art. 45 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, sulla caccia. Le tabelle portano la scritta "Azienda di Stato per le foreste demaniali - Parco nazionale dello Stelvio - Riserva di caccia". Una tabella con la medesima scritta e' collocata all'esterno del palazzo municipale di ciascuno dei Comuni il cui territorio sia compreso in tutto, od in parte, nella circoscrizione del Parco.
Regolamento per l'esecuzione della L. 24 aprile 1935, n. 740-art. 2
Art. 2. Per l'osservanza del divieto di manomettere e di alterare le bellezze naturali e formazioni geologiche del Parco sono applicabili le disposizioni previste nella [legge 29 giugno 1939, n. 1497](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-29;1497) e nel [regolamento 3 giugno 1940, n. 1357](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:1940-06-03;1357). Delle Commissioni consultive provinciali istituite con l'articolo 2 della legge sopra detta e' chiamato a far parte, per la trattazione della materia di cui al comma primo del presente articolo, il funzionario del Corpo forestale preposto all'Amministrazione del Parco e, sulle questioni attinenti alla tutela delle bellezze naturali, le Commissioni sentiranno i pareri dei Sopraintendenti ai Monumenti e Gallerie di Trento, di Bolzano e di Sondrio. In caso di urgenza, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali o l'Ufficio amministrazione del Parco possono disporre la sospensione delle opere che ritengano pregiudizievoli alla conservazione delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche; l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, dopo la notifica del relativo provvedimento all'interessato, promuovera' la procedura prescritta dalle citate disposizioni di legge, restando ferma la sospensione fino a che la procedura stessa non sia esaurita.
Regolamento per l'esecuzione della L. 24 aprile 1935, n. 740-art. 3
Art. 3. Le cave di pietrame (ivi comprese quelle di sabbia, ghiaia, ecc.) possono essere tenute in esercizio da qualsiasi persona, societa' od ente privato o pubblico soltanto a seguito di autorizzazione da concedersi dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali. Restano ferme le attribuzioni spettanti al Ministero dell'industria e del commercio in virtu' della [legge 29 luglio 1927, numero 1443](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1927-07-29;1443), sulla disciplina dell'attivita' mineraria e della [legge 10 marzo 1893, n. 184](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1893-03-10;184), sulla polizia mineraria. Il suddetto Ministero procedera' nell'esercizio della sua facolta' previ accordi con l'Azienda di Stato per le foreste demaniali.
Regolamento per l'esecuzione della L. 24 aprile 1935, n. 740-art. 4
Art. 4. L'autorizzazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali e' richiesta: a) per la costruzione, prolungamento o modifica di strade di qualsiasi natura (ivi comprese le mulattiere) nonche' di sciovie, slittovie, teleferiche, linee telegrafiche, telefoniche e di trasporto di energia elettrica, eccettuate solo le statali; b) per la costruzione, prolungamento o modifiche di centrali elettriche, di stabilimenti industriali di qualsiasi natura, di rifugi alpini e di fabbricati in genere di particolare importanza che si trovino fuori dell'abitato dei Comuni; c) per la modifica totale o parziale del corso dei fiumi, torrenti e rivi. Le persone, societa' ed enti privati o pubblici interessati ad ottenere l'autorizzazione debbono presentare domanda, allegando progetti di massima ed esecutivi all'Azienda, la quale, ove ritenga di accogliere la istanza, stabilisce le norme che debbono essere osservate a pena di decadenza, ed eventualmente subordina la concessione dell'autorizzazione a varianti dei progetti. Tali provvedimenti verranno adottati di concerto, per quanto di competenza, con il Ministero dell'industria e del commercio. L'esecuzione dei lavori o l'esercizio degli impianti puo' essere provvisoriamente permesso dall'Azienda, ma in tal caso nessuna pretesa sarebbe ammissibile ove l'autorizzazione non fosse concessa. L'autorizzazione non e' richiesta, quando si tratta di lavori ed impianti disposti ed autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici il quale promuovera' direttamente il parere dell'Azienda.
Regolamento per l'esecuzione della L. 24 aprile 1935, n. 740-art. 5
Art. 5. Sono sottoposti all'autorizzazione dell'Ufficio di amministrazione del Parco ed all'osservanza, a pena di decadenza, delle particolari norme contenute nel relativo provvedimento: a) l'esecuzione di tagli boschivi di qualsiasi natura ed entita'; b) i dissodamenti e le trasformazioni di coltura; c) la raccolta delle specie vegetali spontanee vegetanti nell'interno del Parco, fuori dei casi di cui al successivo articolo 6, da consentirsi con preferenza alle persone incaricate da Istituti di studio o di medicina; d) i rimboschimenti di zone nude. Le disposizioni sopradette si applicano per tutti i terreni compresi nell'interno del Parco, a qualsiasi proprietario appartengano.
Regolamento per l'esecuzione della L. 24 aprile 1935, n. 740-art. 6
Art. 6. L'Amministrazione del Parco determina ogni anno le modalita', le limitazioni ed i divieti per la raccolta delle specie vegetali di cui alla lettera c) del precedente articolo e le localita' ove la raccolta e' permessa. Tali norme sono pubblicate nell'albo pretorio di ciascuno dei Comuni il cui territorio sia compreso in tutto od in parte nel perimetro del Parco.
Regolamento per l'esecuzione della L. 24 aprile 1935, n. 740-art. 7
Art. 7. Avuto riguardo alle peculiari necessita' della flora e della fauna l'Azienda puo' imporre particolari modalita', restrizioni o divieti all'esercizio del pascolo. Il provvedimento deve essere notificato agli interessati con un mese di preavviso, salvo casi di particolare urgenza, e pubblicato negli albi pretori dei Comuni nei quali deve essere osservato.
Regolamento per l'esecuzione della L. 24 aprile 1935, n. 740-art. 8
Art. 8. Per la violazione delle norme dettate negli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del presente regolamento, e delle prescrizioni e disposizioni impartite dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali e dall'Amministrazione del Parco in esecuzione degli articoli medesimi, valgono, in quanto applicabili, l'[art. 6 della legge 24 aprile 1935, n. 740](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1935-04-24;740~art6) e le altre disposizioni penali vigenti, con salvezza del risarcimento alla Azienda degli eventuali danni e del diritto alla rimessa in ripristino, ove possibile.
Regolamento per l'esecuzione della L. 24 aprile 1935, n. 740-art. 9
Art. 9. Il Parco e' costituito di diritto in riserva di caccia, a norma dell'art. 87 del testo unico, approvato con [regio decreto 6 giugno 1939, n. 1016](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-06;1016), e sono ad esso applicabili le disposizioni contenute nel testo unico medesimo.
Regolamento per l'esecuzione della L. 24 aprile 1935, n. 740-art. 10
Art. 10. Sono vietate la caccia e l'uccellagione con qualsiasi mezzo nell'interno del Parco, ove non siano autorizzate. E' pure vietato il transito nel Parco con armi, ordigni, strumenti che servono alla caccia od all'uccellagione o con cani da caccia; e' permesso tuttavia il passaggio sulle strade statali, provinciali e comunali esistenti nel Parco, purche' le armi siano scaricate e smontate o nella loro custodia ed i cani tenuti a guinzaglio.
Regolamento per l'esecuzione della L. 24 aprile 1935, n. 740-art. 11
Art. 11. La detenzione di armi, ordigni o strumenti atti alla caccia od all'uccellagione da parte degli abitanti del territorio del Parco dovra' essere comunicata, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, all'Amministrazione del Parco, restando fermo l'obbligo della denuncia all'Autorita' di pubblica sicurezza a norma di legge. L'Azienda o la detta Amministrazione possono, in relazione ai particolari fini della tutela del patrimonio faunistico, provocare dall'Autorita' di pubblica sicurezza il divieto di detenzione di dette armi o strumenti anche per singole persone.
Regolamento per l'esecuzione della L. 24 aprile 1935, n. 740-art. 12
Art. 12. La detenzione di armi da fuoco di qualsiasi tipo e' vietata a coloro che vivono in abitazioni isolate situate oltre i 1800 metri sul mare nonche' ai pastori, ai guardiani di armenti e greggi ed ai proprietari e conduttori di rifugi. L'Amministrazione del Parco puo' autorizzare la detenzione di dette armi per la difesa della persona o delle cose o del bestiame o per particolari motivi. L'autorizzazione non dispensa comunque dalla licenza di porto d'armi richiesta dalle leggi vigenti.
Regolamento per l'esecuzione della L. 24 aprile 1935, n. 740-art. 13
Art. 13. Chiunque intenda esercitare la caccia, l'uccellagione e la pesca nel territorio del Parco, deve ottenerne l'autorizzazione. Tale autorizzazione, che non dispensa dall'osservanza delle disposizioni e dal possesso delle licenze stabilite dai testi unici sulla caccia e sulla pesca e della licenza di porto d'armi e' riservata al prudente giudizio dell'Amministrazione del Parco per i permessi individuali ed a quello dell'Azienda per la caccia in piu' persone o alla grossa selvaggina. L'autorizzazione e' data in preferenza alle persone incaricate da universita', laboratori, istituti di zoologia, ecc.; e non puo' essere concessa alle persone che negli ultimi due anni abbiano contravvenuto alle leggi sulla caccia ed alle disposizioni del presente regolamento.
Regolamento per l'esecuzione della L. 24 aprile 1935, n. 740-art. 14
Art. 14. Il foglio di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona o delle persone autorizzate, del periodo di tempo cui il permesso e' limitato, delle localita' in cui deve svolgersi la caccia, l'uccellagione o la pesca, della specie faunistica ed eventualmente, per la selvaggina, del numero massimo dei capi da abbattere, delle armi e dei mezzi da usare, della eventuale sorveglianza la parte del personale del Parco e di qualsiasi altra modalita' che l'Amministrazione del Parco o l'Azienda ritenesse opportuno prescrivere. La selvaggina uccisa o catturata in dipendenza dell'autorizzazione non puo' essere asportata dal Parco se non munita di contrassegno da applicarsi all'animale a cura del personale dei posti di custodia o dell'Ufficio di amministrazione del Parco, mediante corresponsione di L. 40 (quaranta) per ogni contrassegno. La persona che abbia ottenuta l'autorizzazione prevista nell'art. 13 ha la facolta' di uccidere gli animali nocivi, purche' li consegni all'Amministrazione del Parco.
Regolamento per l'esecuzione della L. 24 aprile 1935, n. 740-art. 15
Art. 15. Salvo autorizzazione che l'Amministrazione del Parco rilascera' caso per caso, i cani di qualsiasi genere debbono essere allontanati dal Parco entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento; caso contrario si procedera' ai sensi dell'art. 73 del testo unico sulla caccia, alla cattura del cane ed alla applicazione delle sanzioni ivi previste nei confronti del proprietario o possessore. Per i cani da guardia resta fermo l'obbligo di non lasciarti incustoditi a distanza maggiore di metri 200 dalle abitazioni o dal bestiame: si applicano, in caso di inadempimento, le penalita' previste dall'art. 75 del predetto testo unico e si procede alla cattura del cane.
Regolamento per l'esecuzione della L. 24 aprile 1935, n. 740-art. 16
Art. 16. Per i cani catturati, saranno osservate dall'Amministrazione del Parco le disposizioni di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico sulla caccia.
Regolamento per l'esecuzione della L. 24 aprile 1935, n. 740-art. 17
Art. 17. La cattura non ha luogo quando il proprietario o possessore del cane sia presente.
Regolamento per l'esecuzione della L. 24 aprile 1935, n. 740-art. 18
Art. 18. L'Azienda di Stato per le foreste demaniali, allo scopo di promuovere lo sviluppo del turismo puo', d'accordo con la Azienda di soggiorno e turismo delle zone comprese entro il territorio del Parco, concedere sussidi agli enti o associazioni che svolgono attivita' sportiva nel territorio stesso. Sussidi possono essere concessi, per particolari motivi di regolarita' ed efficacia del servizio, anche ad imprese di trasporto di persone.
Regolamento per l'esecuzione della L. 24 aprile 1935, n. 740-art. 19
Art. 19. La gestione temporanea di boschi e terreni, prevista dall'[art. 3 della legge 24 aprile 1935, n. 740](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1935-04-24;740~art3), sara' assunta dalla Azienda previe intese con i Ministeri dell'interno e delle finanze. Le relative modalita' saranno stabilite in appositi contratti da stipularsi con i proprietari.
Regolamento per l'esecuzione della L. 24 aprile 1935, n. 740-art. 20
Art. 20. Qualsiasi verbale degli agenti di sorveglianza del Parco per violazione delle norme della legge istitutiva del Parco e del presente regolamento deve essere trasmesso all'Ufficio di amministrazione, che provvede alla tempestiva trasfissione all'autorita' competente, e che ha facolta' di eventualmente definire la contravvenzione in via amministrativa nei casi in cui tale definizione e' ammessa e di riscuotere le somme stabilite.
Regolamento per l'esecuzione della L. 24 aprile 1935, n. 740-art. 21
Art. 21. La Commissione consultiva, prevista dall'art. 8 della legge istitutiva del Parco, si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, e in seduta straordinaria ogni qualvolta il presidente ne deliberi la convocazione. Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste SEGNI
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