LEGGE 9 ottobre 1951, n. 1185
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'Ente di colonizzazione "Romagna d'Etiopia", costituito con regio decreto-legge 6 dicembre 1937, numero 2300, convertito nella legge 15 aprile 1938, n. 683, modificata con la legge 4 dicembre 1939, n. 2107, è messo in liquidazione. Le operazioni di liquidazione dovranno essere ultimate nel termine dei sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
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