DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1951, n. 1190
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, integrato dall'art. 17 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46;
Visto il regio decreto 21 luglio 1938, n. 1196, integrato dai regi decreti 9 marzo 1939, n. 533 e 6 giugno 1940, n. 686;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze e ad interim per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
All'art. 1 del regio decreto 21 luglio 1938, n. 1196, integrato dai regi decreti 9 marzo 1939, n. 533 e 6 giugno 1940, n. 686, e' aggiunto il seguente comma: "Il funzionario di grado 6° del ruolo del personale amministrativo, gruppo A, collocato fuori ruolo ai termini del presente articolo, puo' essere confermato in detta posizione anche se promosso al grado 5°".
EINAUDI DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 novembre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 110. - FRASCA
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