LEGGE 19 ottobre 1951, n. 1199
La Camera dei deputati e il Se
nato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La indennità, mensile concessa agli allievi guardie di pubblica sicurezza con l'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo 2 aprile 1946, n. 625, è soppressa con la decorrenza dal 1 aprile 1948.
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