LEGGE 19 ottobre 1951, n. 1199

Type Legge
Publication 1951-10-19
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati e il Se

nato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La indennità, mensile concessa agli allievi guardie di pubblica sicurezza con l'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo 2 aprile 1946, n. 625, è soppressa con la decorrenza dal 1 aprile 1948.

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