DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1951, n. 1200
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 9 ottobre 1951, n. 1096 e 31 ottobre 1951, n. 1116; Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-1952, esiste la necessaria disponibilita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-1952, e' autorizzata la prelevazione di L. 1.600.000.000 che si inscrivono al capitolo n. 186 "Spese per l'apprestamento di materiali e per le necessita' piu' urgenti, ecc." dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il detto esercizio finanziario. Questo decreto sara' presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 novembre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 114. - FRASCA
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