LEGGE 4 novembre 1951, n. 1209
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La spesa di lire dodici miliardi autorizzata dallo art. 7 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, recante norme sulla riscossione delle rette di spedalità, elevato a lire tredici miliardi per effetto della legge 28 luglio 1950, n. 712, è ulteriormente elevata a lire quattordici miliardi.
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