LEGGE 19 ottobre 1951, n. 1217

Type Legge
Publication 1951-10-19
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1377, e' ratificato con la seguente modificazione: Art. 1. - Dopo le parole: "e' estesa", sono aggiunte le parole: "ai beni delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore ed".

EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO VANONI - SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

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