LEGGE 19 ottobre 1951, n. 1217
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1377, e' ratificato con la seguente modificazione: Art. 1. - Dopo le parole: "e' estesa", sono aggiunte le parole: "ai beni delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore ed".
EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO VANONI - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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