DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1951, n. 1277
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;
In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione n. 12, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti della ditta Polini Domenico fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari);
Considerato che la sunnominata ditta ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;
Considerato che l'Ente suddetto in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Udito il parere, in data 4 ottobre 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione n. 12, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti della ditta Polini Domenico fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari), della superficie di Ha. 258.73.73, descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.
Art. 2
I terreni specificamente indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo per complessivi Ha. 183.22.74, sono espropriati e trasferiti in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.
Art. 3
E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente suddetto dei terreni designati nel precedente art. 2.
Art. 4
Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, e' autorizzato a descrivere il vincolo di indisponibilita', in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo di complessivi Ha. 75.50.99.
Art. 5
L'elenco dei terreni menzionato nei precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennita' di espropriazione offerta, nonche' quello menzionato all'art. 4 entrambi muniti del visto del Ministro proponente formano parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 novembre 1951
Atti del Governo, registro n. 46, foglio n. 49. - FRASCA
Allegato n. 1
ALLEGATO N. 1 COMUNE DI GRAVINA (Bari) Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Polini Domenico fu Antonio a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67. Parte di provvedimento in formato grafico ((1))
Allegato n. 2
ALLEGATO N. 2 Elenco dei terreni intestati alla ditta Polini Domenico fu Antonio in comune di Gravina (provincia di Bari), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilita' a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale riforma fondiaria - (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841). Parte di provvedimento in formato grafico
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