DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 ottobre 1951, n. 1291
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 65 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni ed aggiunte;
Visto l'art. 18 del suddetto regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Il primo comma dell'art. 65 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni ed aggiunte, e' sostituito dal seguente: "Art. 65. - Gli agenti hanno diritto, a cominciare dall'anno solare successivo alla nomina in prova, di fruire per ciascun anno, a titolo di congedo ordinario, di un periodo di assenza retribuito il quale, a seconda che essi abbiano o non compiuto dieci anni di servizio, computando per intero quello della loro nomina a ruolo, ha la durata di giorni: 26 o 21 per il personale compreso nei gradi superiori al 10°, nonche' per i macchinisti di 2ª classe ed aiuto macchinisti; 26 o 16 per gli agenti dei gradi 10° (esclusi i macchinisti di 2ª classe), 11° (esclusi gli aiuto macchinisti) e 12° nonche' per gli uscieri; 16 o 13 per gli agenti dei gradi inferiori al 12° (esclusi gli uscieri)".
Art. 2
Le eventuali esenzioni dal servizio concesse nell'anno 1950 agli operai di 1ª classe in misura superiore a quella spettante secondo le norme gia' vigenti, non saranno detratte dal congedo che agli agenti medesimi spetta in base al presente decreto.
EINAUDI DE GASPERI - VANONI MALVESTITI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 37. - FRASCA
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