LEGGE 20 novembre 1951, n. 1296
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il contributo straordinario per l'esercizio finanziario 1950-51 a favore del Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare, di cui all'art. 15 della legge 10 agosto 1950, n. 602, è elevato di L. 450.000.
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