DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1951, n. 1305
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, concernente il collocamento nella riserva o nell'ausiliaria di ufficiali generali e superiori dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica;
Sulla
proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
L'aliquota degli ammiragli di armata che possono essere collocati in ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e' stabilita come segue: ammiragli di armata: n. 1.
EINAUDI PACCIARDI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 45. - FRASCA
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