DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1951, n. 1306

Type DPR
Publication 1951-09-18
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 2 aprile 1940, n. 287, con la quale fu istituito l'Ente Zolfi italiani;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1 ottobre 1944, n. 322, con cui fu istituito l'Ente Zolfi Siciliani;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 marzo 1947, n. 253, con il quale fu messo in liquidazione l'Ente Zolfi Siciliani;

Visto il regio decreto legislativo 1 giugno 1946, n. 606, con cui fu assegnato all'Ente Zolfi Siciliani un fondo straordinario;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 200, con cui fu aumentato il fondo straordinario assegnato all'Ente Zolfi Siciliani Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 527, con cui il fondo straordinario assegnato all'Ente Zolfi Siciliani fu ulteriormente aumentato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370, con cui vengono fissate norme circa le importazioni e le esportazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 586, con cui si regolano i pagamenti in dipendenza delle importazioni da e verso i Paesi alleati;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Le operazioni di liquidazione della gestione commerciale dell'Ente Zolfi Siciliani, affidate, ai sensi dell'art 2 del decreto legislativo 20 marzo 1947, n. 253, all'Ente Zolfi italiani, cessano alla data del 31 dicembre 1951.

Art. 2

Entro il 30 aprile 1952 l'Ente Zolfi italiani deve presentare per l'approvazione ai Ministeri dell'industria e del commercio e del tesoro il bilancio finale di liquidazione accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori dell'Ente Zolfi Siciliani. L'eventuale residuo attivo della liquidazione suddetta e' devoluto alla Sezione assistenza sociale dell'Ente Zolfi italiani.

Art. 3

I creditori, che sino al 31 dicembre 1951 non hanno fatto valere il loro credito, debbono chiederne il pagamento alla Sezione predetta, entro un anno dalla approvazione del bilancio finale in proporzione e nei limiti di cio' che la Sezione stessa ha ricevuto.

Art. 4

La definizione dei rapporti relativi alla gestione dei materiali di provenienza alleata ceduti alle imprese minerarie zolfifere siciliane e' affidata all'Ente Zoli italiani.

Art. 5

Alla data del 1 gennaio 1952 la gestione del fondo straordinario assegnato all'Ente Zolfi Siciliani con il regio decreto legislativo 1 giugno 1946, n. 606, e con i decreti legislativi 19 luglio 1946, n. 200 e 5 ottobre 1946, n. 527, passa alla Sezione assistenza sociale dell'Ente Zolfi italiani. Soddisfatti gli aventi diritto, lo eventuale residuo attivo del fondo e' devoluto alla Sezione predetta per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali. Il rendiconto del fondo stesso deve essere sottoposto all'approvazione dei Ministeri dell'industria e del commercio e del tesoro.

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

EINAUDI PICCIONI - CAMPILLI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 dicembre 1951

Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 18. - FRASCA

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