LEGGE 4 novembre 1951, n. 1317
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Secondo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910, è modificato come segue: "Di tale somma una quota di quattro miliardi è riservata a favore di aziende industriali ed artigiane, o consorzi da esse formati, già operanti nella Venezia Giulia e in Dalmazia, che avendo cessata la loro attività nei suddetti territori in dipendenza di eventi bellici o post-bellici intendano reimpiantare e riattivare i loro stabilimenti nell'Italia meridionale ed insulare, di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, e all'art. 5, lettera a), della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, o nelle zone industriali di Apuania e nei comuni di Gorizia e di Ancona". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare coma legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 novembre 1951 EINAUDI DE GASPERI - CAMPILLI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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