DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1951, n. 1318
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 9 ottobre 1951, n. 1096 e 31 ottobre 1951, nn. 1114, 1117 e 1118; Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1951-52, esiste la necessaria disponibilita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52, e' autorizzata la prelevazione di L. 450.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per l'indicato esercizio finanziario: Ministero dell'interno Cap. n. 138-bis (di nuova istituzione) - Somma da erogare per interventi di pronto soccorso a favore dei pescherecci danneggiati dall'alluvione.............. L. 50.000.000 Ministero dei trasporti: Cap. n. 47. - Sussidi straordinari di esercizio, ecc.......................... L. 100.000.000 Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Cap. n. 145-bis (modificata la denominazione).- Contributi 4 da erogare a norma dell'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 1°luglio 1946, n. 31, in favore degli agricoltori danneggiati dalle alluvioni dell'autunno 1951.................................... L. 300.000.000 -------------- L. 450.000.000 Questo decreto sara' presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 57. - FRASCA
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