DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1951, n. 1319

Type DPR
Publication 1951-03-05
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Veduto il regio decreto 14 settembre 1921, n. 1175;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038;

Veduto il regio decreto 14 settembre 1941, n. 1059;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica gia' in atto, con i relativi organici dal 1 ottobre 1948;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro, Decreta:

Art. 1

Sono istituiti: a) l'indirizzo specializzato per "chimici industriali" presso l'istituto tecnico industriale statale di Terni; b) una scuola tecnica industriale statale per meccanici in Tolmezzo. Nella tabella A (prospetti 1 e 2) annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono indicati, per l'indirizzo specializzato e per la scuola suddetti, i corsi completi ed i posti di ruolo.

Art. 2

Uno dei tre corsi completi previsti dalla tabella organica dell'Istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile "Calvi" di Padova, approvata con regio decreto 24 agosto 1942, n. 1267, e' trasformato in corso commerciale ad indirizzo amministrativo. Di conseguenza l'istituto predetto assume la denominazione di Istituito tecnico commerciale statale a indirizzo mercantile ed amministrativo. Nessuna variazione e' apportata alla tabella organica approvata con regio decreto 24 agosto 1942, n. 1267 sopra citata.

Art. 3

Sono soppresse: a) la scuola tecnica agraria statale di Caltagirone, riordinata col regio decreto 31 agosto 1933, n. 1967 b) la scuola tecnica industriale per tessili annessa all'Istituto tecnico industriale statale "L. da Vinci" di Napoli, riordinato col regio decreto 24 agosto 1933, n. 2185; c) la sezione per "edili" presso la scuola tecnica industriale statale di Catanzaro; sono di conseguenza soppressi i posti previsti, per detta sezione, col regio decreto 31 agosto 1933, n. 2021.

Art. 4

Alle istituzioni e trasformazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto 21 settembre 1938, n. 2038. I contribuiti a carico dello Stato per le scuole di cui al precedente art. 1 sono stabiliti nella misura indicata nella tabella B, annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istituzione e da quello per il tesoro.

Art. 5

Le istituzioni, trasformazioni e soppressioni previste nei precedenti articoli 1, 2 e 3 hanno effetto a decorrere dal 1 ottobre 1948.

EINAUDI GONELLA - PELLA - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 dicembre 1951

Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 43. - FRASCA

Tabelle

TABELLA A. Istituzione di Istituti e Scuole di istruzione tecnica industriale statali a decorrere dal 1 ottobre 1948 Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA B. Tabella dei contributi per il funzionamento degli Istituti e delle Scuole di istruzione tecnica statali - istituiti a decorrere dal 1 ottobre 1948 Parte di provvedimento in formato grafico

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