LEGGE 4 novembre 1951, n. 1322
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È concesso al Provveditorato al porto di Venezia un contributo straordinario di lire 10 milioni, nelle spese per il personale già dipendente dall'Azienda dei magazzini generali di Fiume, assunto in osservanza del decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520.
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