LEGGE 20 novembre 1951, n. 1323
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, e il decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460; sono ratificati con le modificazioni seguenti.((1))
Art. 2
L'indennita' di contingenza, prevista dal decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, di cui all'art. 1, e dalla tabella allegata al decreto stesso, per i portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, e per i lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo, negli immobili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, e' aumentata, a decorrere dal 1 luglio 1951, nella misura del 40 per cento, computata sull'ammontare risultante dall'applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460.((1))
EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI - SCELBA - ZOLI - ALDISIO - CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.