LEGGE 14 dicembre 1951, n. 1325
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Sono autorizzate la creazione e l'emissione di buoni del Tesoro novennali a premi, con scadenza 1 gennaio 1961, nei tagli da determinarsi con decreto del Ministro per il tesoro. I buoni fruttano l'interesse annuo del 5% pagabile in due semestralità posticipate al 1 gennaio ed al 1 luglio di ogni anno.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.