DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1951, n. 1335
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con i regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1905; 28 maggio 1942, n. 643 e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 giugno 1947, n. 774; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' cosi' ulteriormente modificato: Attuale art. 32. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia, sono aggiunti quelli di: "Medicina del lavoro" e di "malattie infettive". Gli insegnamenti complementari del predetto corso di laurea di "clinica delle malattie tropicali e subtropicali" e di "malattie infettive" sono riuniti in un'unica cattedra con la denominazione di "clinica delle malattie infettive tropicali e sub tropicali". Attuale art. 51. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina veterinaria, sono aggiunti i seguenti: 12) Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica; 13) Radiologia (semestrale). Dopo l'attuale art. 52 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in "clinica pediatrica", "clinica delle malattie infettive tropicali e subtropicali" ed "igiene generale e speciale". Scuole di specializzazione annesse alla Facolta' di medicina e chirurgia
Art. 2
Art. 53. Le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia conferiscono il diploma di specialista nelle rispettive discipline professionali medico-chirurgiche, a norma dell'[art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1933-08-31;1592~art178),
Art. 3
Art. 54. La domanda di ammissione deve essere diretta al rettore dell'Universita' ed accompagnata dal diploma di laurea, dal certificato di carriera scolastica e da tutti gli altri titoli che il candidato ritenesse opportuno presentare.
Art. 4
Art. 55. Il direttore della scuola valutera' comparativamente la carriera scolastica e gli altri eventuali titoli presentati dal concorrente e procedera' alla graduatoria degli aspiranti, che diventera' esecutiva dopo approvazione del preside della Facolta' di medicina e chirurgia,
Art. 5
Art. 56. Entro il mese di giugno di ogni anno la (Facolta' stabilira' il numero massimo di allievi da ammettere al primo ed ai successivi corsi delle diverse scuole di specializzazione.
Art. 6
Art. 57. La direzione della scuola di norma deve essere affidata ai professore di ruolo che tiene l'insegnamento della materia alla quale la scuola si riferisce. In mancanza di esso il rettore, su proposta del Consiglio della facolta', affidera' la direzione della scuola ad un professore di ruolo il cui insegnamento sia compreso tra quelli impartiti dalla scuola stessa o ad altro professore di ruolo della Facolta' di medicina.
Art. 7
Art. 58. Al direttore della scuola spetta la vigilanza sulla frequenza sull'attivita' e sulla disciplina degli allievi. Egli deve di volta in volta stabilire quali degli allievi possono essere ammessi agli esami.
Art. 8
Art. 59. Il controllo sul funzionamento delle scuole viene esercitato dal preside della Facolta' di medicina e chirurgia.
Art. 9
Art. 60. Gli insegnamenti delle materie che sono nel programma della scuola debbono essere affidati, per incarico a professori titolari, a liberi docenti e a persone di riconosciuta competenza, con deliberazione del Consiglio della facolta'.
Art. 10
Art. 61. A quegli aspiranti che, oltre alle condizioni prescritte per l'ammissione, documento il possesso di titoli comprovanti una speciale preparazione tecnica e culturale nel campo delle discipline oggetto della scuola, potra' essere consentita, con motivata deliberazione del Consiglio della facolta', l'abbreviazione di un anno di corso.
Art. 11
Art. 62. Anche chi ottenesse l'abbreviazione del corso dovra' sostenere e superare gli esami speciali che siano eventualmente previsti per l'anno di corso dal quale su stato dispensato e pagare le relative tasse, cio', naturalmente, prima di essere ammesso agli esami del secondo corso.
Art. 12
Art. 63. Con queste ultime ammissioni non potra' pero', in ogni caso, essere superato il numero degli allievi assegnato al corso. Fanno eccezione i riprovati degli anni precedenti e coloro che, per giustificato motivo, avessero interrotto la successione dei corsi, i quali saranno ammessi in soprannumero.
Art. 13
Art. 64. Gli allievi sono tenuti ad osservare l'orario delle lezioni e delle esercitazioni ed a compiere i turni di internato stabiliti dal direttore della scuola. Essi non devono, sotto pena di esclusione dell'esame di diploma tenere altre occupazioni, anche di carattere professionale, che li distolgano dai doveri verso la scuola.
Art. 14
Art. 65. La frequenza ai corsi e alle esercitazioni e' obbligatoria e sara' attestata dai singoli insegnanti su di uno speciale libretto, sul quale, il direttore della scuola deve apporre il visto per la validita' per ciascun anno di corso. L'iscritto che non avra' soddisfatto, in tutto o in parte, agli obblighi suddetti non verra' ammesso agli esami successivi.
Art. 15
Art. 66. Il programma della scuola viene compilato ogni anno dal direttore della scuola e deve essere approvato dal Consiglio della facolta'. Gli orari settimanali di insegnamento e di esercitazione sono concordati dal direttore della scuola con gli altri insegnanti.
Art. 16
Art. 67. Gli esami di diploma consisteranno nella discussione di una dissertazione originale scritta e di prova pratica stabilito dalla Commissione e si svolgeranno secondo le norme vigenti per gli esami di laurea delle Facolta' universitarie.
Art. 17
Art. 68. La Commissione per l'esame di diploma e' nominata dal rettore. Essa e' composta di cinque membri ed e' presieduta dal direttore della scuola; gli altri quattro membri saranno scelti dal rettore fra gli insegnanti della scuola stessa. Qualora il direttore della scuola non fosse contemporaneamente direttore dell'Istituto in cui ha sede la scuola di specializzazione, quest'ultimo entra di diritto tra i cinque membri della Commissione.
Art. 18
Art. 69. Le tasse, le sopratasse, i contributi clinici e di laboratorio sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'Universita' udito il Consiglio della facolta' di medicina e chirurgia. Tasse, sopratasse e contributi sono versati alla cassa dell'Universita'.
Art. 19
Art. 70. Il Consiglio di amministrazione fissera' di anno in anno quale quota delle tasse, delle sopratasse e dei contributi clinici e di laboratorio pagati dagli specializzandi, deve essere versata alla scuola per il suo funzionamento e quali emolumenti debbono essere corrisposti ai singoli insegnanti per i corsi di lezione, per le esercitazioni e per gli esami di profitto. 1. - Scuola di specializzazione in clinica pediatrica
Art. 20
Art. 71. La scuola ha sede presso la clinica pediatrica dell'Universita' ed C retta secondo le norme del regolamento generale per la scuola di specializzazione dell'Universita' di Messina.
Art. 21
Art. 72. Titolo necessario per l'ammissione alla scuola di specializzazione in clinica pediatrica e' la laurea in medicina e chirurgia.
Art. 22
Art. 73. La scuola ha la durata di due anni. Le materie d'insegnamento sono: 1° anno: 1) Anatomia del bambino; 2) Fisiologia del bambino (con particolare riguardo al lattante) 3) Semeiologia infantile; 4) Malattie cutanee; 5) Malattie di gola, naso e orecchio; 6) Malattie degli occhi; 7) Malattie dei denti; 8) Sierologia; 9) Batteriologia; 10) Microbiologia; 11) Puericultura; 12) Fisiopatologia della crescenza fisica e psichica; 13) Igiene generale infantile; 14) Igiene della scuola e dell'eta' scolastica. 2° anno: 1) Ananotomia patologica; 2) Patologia e clinica pediatrica; 3) Malattie infettive dell'infanzia; 4) Radiologia 5) Neuropsichiatria infantile; 6) Malattie chirurgiche; 7) Ortopedia.
Art. 23
Art. 74. Per ottenere l'ammissione al 2° anno gli specializzandi dovranno aver sostenuto gli esami sulle materie prescritte per il primo corso.
Art. 24
Art. 75. I corsi di insegnamento si uniformeranno al calendario dell'Universita': per quanto riguarda invece le esercitazioni ed i servizi interni, l'attivita' della scuola si estendera' all'intero anno solare. 2. - Scuola di specializzazione in malattie infettive, tropicali e sub-tropicali.
Art. 25
Art. 76. La scuola ha sede presso la clinica delle malattie in fettive, tropicali e sub-tropicali dell'Universita' ed e' retta secondo le norme del regolamento generale per le scuole di specializzazione dell'Universita' di Messina.
Art. 26
Art. 77. Titolo necessario per l'ammissione alla scuola di specializzazione in malattie infettive, tropicali e sub-tropicali e' la laurea in medicina e chirurgia.
Art. 27
Art. 78. La scuola ha la durata di due anni. Le materie d'insegnamento sono: 1° anno: 1) Microbiologia; 2) Sierologia 3) Parassitologia 4) Anatomia patologica; 5) Igiene e medicina preventiva; 6) Zoonosi: 7) Malattie infettive (1° corso); 8) Malattie tropicali e sub-tropicali (1° corso), 9) Semeiotica e diagnostica. 2° anno: 1) Malattie infettive (2° corso) 2) Malattie infettive e tropicali dell'infanzia; 3) Malattie tropicali e sub tropicali (2° corso); 4) Dermopatie infettive e parassitarie; 5) Smeiotica e diagnostica (2° corso); 6) Conferenze di chirurgia, di ostetricia, di neurologia e di oculistica.
Art. 28
Art. 79. Per assicurare la frequenza alle lezioni ed esercita zioni e' obbligatorio l'internato di clinica, per due anni, degli specializzandi.
Art. 29
Art. 80. Per ottenere l'ammissione al 2° anno gli speciali zandi dovranno aver superato gli esami anche nelle materie annuali del 1° corso. Gli esami delle materie biennali (malattie infettive malattie tropicali e sub-tropicali, semeiotica e diagnostica debbono essere sostenuti alla fine del secondo anno di corso. Per le materie oggetto di semplici conferenze non sono previsti esami.
Art. 30
Art. 81. I corsi d'insegnamento si uniformeranno al calendario dell'Universita'; per quanto riguarda invece le esercitazioni ed i servizi interni l'attivita' della scuola si estendera' all'intero anno solare. 3. - Scuola di specializzazione in igiene generale e speciale.
Art. 31
Art. 82. La scuola ha sede presso l'istituto d'igiene ed e' retta secondo le norme del regolamento generale per le scuole di specializzazione dell'Universita' di Messina.
Art. 32
Art. 83. Titolo necessario per l'ammissione alla scuola di specializzazione in igiene generale e speciale e' la laurea in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, chimica e farmacia.
Art. 33
Art. 84. Il corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista ha la durata di due anni. 1° anno 1) Demografia e statistica sanitaria; 2) Legislazione sanitaria; 3) Chimica applicata all'igiene; 4) Tecnica microscopica; 5) Parassitologia; 6) Microbiologia e sierologia; 7) Igiene generale e speciale (1° anno). 2° anno: 1) Malattie infettive e parassitarie; 2) Fisica applicata all'igiene; 3) Igiene generale e speciale (2° anno) 4) Esercitazioni pratiche di laboratorio (microscopia, parassitologia, microbiologia, sierologia, chimica, fisica).
Art. 34
Art. 85. Per ottenere l'ammissione al 2° anno gli specializzandi dovranno aver superato gli esami nelle materie annuali del 1° corso e un colloquio di igiene generale e speciale. Gli esami di diploma consistono in tre prove: una di laboratorio sulle materie per le quali nei due anni di corso sono state tenute esercitazioni pratiche, una orale di igiene generale e speciale e una discussione di una dissertazione scritta, come previsto dal regolamento generale.
Art. 35
Art. 86. I corsi di insegnamento si uniformeranno al calendario dell'Universita'.
EINAUDI SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 48. - FRASCA
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