LEGGE 20 ottobre 1951, n. 1336
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
In aggiunta al contributo previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 836, per l'esercizio finanziario 1950-51 è concesso, a favore della Casa militare per i veterani delle guerre nazionali, in Turate, un contributo straordinario di L. 4.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa - servizi dell'Esercito - per l'esercizio stesso.
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