LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1337
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Per stabilire l'anzianità dei magistrati, ai fini dei concorsi e degli scrutini per la promozione a consigliere di Corte di appello e gradi equiparati, non si tiene conto dell'anticipo nella promozione al grado ottavo ottenuta a norma dell'art. 139, primo comma, prima parte, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario, e dell'art. 1 del regio decreto 18 marzo 1943, n. 200. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 ottobre 1951 EINAUDI DE GASPERI - ZOLI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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