DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1951, n. 1343
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie; Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici; Sulla proposta del Ministro per i trasporti; Decreta: E' approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato 22 maggio 1951 stipulato fra il delegato del Ministro per i trasporti e quelli del Comune e della Azienda tramviaria municipale di Ancona per la concessione al detto Comune e per esso all'Azienda tramviaria municipale dell'impianto e dell'esercizio di quattro linee filoviarie urbane in Ancona.
EINAUDI CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 74. - FRASCA
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